diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008 (Rv. 602385 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Stranieri - Convenzione di New York del 20 novembre 1989 - Interesse preminente del fanciullo - Diritto all'unità familiare - Decreto di espulsione a carico del genitore - Esigenze di legalità e sicurezza - Carattere recessivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602385-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, la norma d'indirizzo generale di cui all'art.3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176, richiamata dall'art. 28 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, in relazione al diritto all'unità familiare, secondo cui "l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinchè il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte; ne discende, che nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sè recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 28, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 28, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 31, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)