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Sez. 4, Sentenza n. 44564 del 11/11/2008 Cc. (dep. 28/11/2008) Rv. 242090 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO | Compenso - Provvedimento di liquidazione - Revocabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242090-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico emesso dal pubblico ministero non può essere revocato mediante la sua sostituzione con altro provvedimento di diverso contenuto, ancorché adottato da altro magistrato dell'ufficio in posizione gerarchicamente sovraordinata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)