Sez. 3, Sentenza n. 2355 del 13/12/1978 Ud. (dep. 10/03/1979) Rv. 141324 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - DECRETO DI IRREPERIBILITA - NECESSITA ESCLUSA - NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - EVASO - DECRETO DI IRREPERIBILITA - NECESSITA ESCLUSA - NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE.*
A norma dell'art 173 cod proc pen l'evaso deve essere citato con il rito degli irreperibili senza che debba essere emesso decreto di irreperibilita da parte del giudice, e quindi senza che debbono essere esperite indagini o ricerche. Ne queste ultime, ne il decreto debbono pertanto essere rinnovati per la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, dato che l'art 173 cod proc pen, richiama solo il primo capoverso e non l'ultimo dell'art 170 stesso codice. Ne consegue, inoltre, che non e applicabile la sentenza 11 - 22 marzo 1971, n 54 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 3 DPR 8 agosto 1955, n 666 (norma di attuazione dell'art 170, ultimo comma, cod proc pen nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilita, emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere effetto solo con la trasmissione degli Atti al giudice competente per l'appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., DPR 08/08/1955 num. 666 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)