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Sez. 2, Sentenza n. 2034 del 26/06/1971 (Rv. 352687 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE NELLE CAUSE IMMOBILIARI - VIGENZA, AL MOMENTO DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO, DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 CHE HA ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI TALE COMPETENZA - IMMEDIATA APPLICABILITA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352687-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE NELLE CAUSE IMMOBILIARI - VIGENZA, AL MOMENTO DELLA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO, DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 CHE HA ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI TALE COMPETENZA - IMMEDIATA APPLICABILITA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRETORE.*

Esattamente il tribunale rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del pretore a conoscere di una domanda, relativa alla proprieta di un immobile ed eccedente il limite di lire cinquantamila ex art 15 cod proc civ, allorquando al momento della sua pronuncia sia intervenuta la legge 25 luglio 1966 n 571, elevante a lire trecentomila il limite della Competenza pretoria per le cause relative a beni immobili, ed il pretore, inizialmente incompetente, sia divenuto competente a norma della predetta legge n 571 del 1966. (V 4033'69, mass n 344529).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 25/07/1966 num. 571 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)