Sez. 3, Sentenza n. 37095 del 13/07/2004 Cc. (dep. 22/09/2004) Rv. 230036 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 10 Kg - Art.291 bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 come introdotto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 - Rapporto di specialità rispetto alle altre norme del d.P.R. - Modalità di estinzione del reato ex art. 2 della legge n.92 del 2001 - Inapplicabilità dell'art. 334 d.P.R. n. 43 del 1973.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore ai 10 chilogrammi, previsto dall'art. 291 bis, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 43, come introdotto dalla legge 19 marzo 2001, n.92, presenta caratteri di specialità rispetto alle altri illeciti penali previsti dal testo unico doganale e, pertanto, può essere estinto con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2001 (pagamento alla Dogana della somma richiesta) e non attraverso la forma di estinzione del reato prevista dall'art. 334, d.P.R. n.43 del 1973, per le altre ipotesi di contrabbando.
Riferimenti normativi: Legge 21/01/1973 num. 43 art. 334 CORTE COST., Legge 19/03/2001 num. 92, Legge 19/03/2001 num. 92 art. 2, Testo Unico 21/01/1973 num. 43 art. 291 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)