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Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 29/07/1964 (Rv. 303171 - 01)

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - USO COMUNE - USO SPECIALE - USO ECCEZIONALE - RISPETTIVA NOZIONE - DESTINAZIONE ALL'USO ECCEZIONALE - MODALITA - CONCESSIONE COSTITUTIVA - EFFETTI - TUTELA POSSESSORIA RISPETTIVAMENTE ESPERIBILE.*
Stato
decisa il 1964-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303171-01

DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - USO COMUNE - USO SPECIALE - USO ECCEZIONALE - RISPETTIVA NOZIONE - DESTINAZIONE ALL'USO ECCEZIONALE - MODALITA - CONCESSIONE COSTITUTIVA - EFFETTI - TUTELA POSSESSORIA RISPETTIVAMENTE ESPERIBILE.*

L'utilizzazione dei beni demaniali da parte della collettivita avviene in tre forme diverse: l'uso comune, l'uso speciale e l'uso eccezionale. L'uso comune e quello conforme alla generale destinazione del bene ed e riconosciuto indifferenziatamente a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo (ad es transito sulle strade pubbliche). L'uso speciale e anch'esso conforme, di regola, alla principale destinazione del bene e differisce dall'uso comune solo perche non permesso a tutti, ma solo a determinate persone, in base a un titolo particolare, che puo essere costituito dal pagamento di una tassa (ad es pedaggio per il transito sopra alcune strade) oppure dal conseguimento di autorizzazioni o licenze rilasciate dalla autorita amministrativa, e da cui scaturisce, normalmente, un interesse legittimo. L'uso eccezionale, infine, e sempre al di fuori della normale destinazione del bene e costituisce una limitazione 4i essa, in quanto sottrae una parte del bene stesso all'uso comune per attribuirla in godimento esclusivo ad un soggetto determinato (es impianti di rotaie e di strutture varie per l'Esercizio di linee tramviarie e filoviarie, costruzione di chioschi, edicole, parcheggi, ecc). La destinazione del bene demaniale all'uso eccezionale avviene di solito mediante concessione (C d costitutiva), la quale ingenera nel privato facolta del tutto nuove e diverse da quelle spettanti alla pubblica amministrazione sul medesimo bene; tali facolta si concretano in diritti di carattere privato, strutturalmente assimilabili alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, che si comportano come diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, e come diritti condizionati nei confronti della pubblica amministrazione. Riguardo alla tutela possessoria che, nei rapporti tra privati, e accordata rispetto ai beni demaniali, e da ritenere, quindi, che, mentre l'Azione di spoglio e ammessa sia per la tutela degli Usi speciali che degli Usi eccezionali, l'Azione di manutenzione e, invece, limitata ai soli Usi eccezionali, dato che soltanto le facolta inerenti a questi ultimi possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione (art 1145, secondo e terzo comma cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)