Sez. 1, Sentenza n. 14555 del 26/06/2014 (Rv. 631385 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Accertamento dello stato di insolvenza - Legittimazione del P.M. ex art. 82 del d.lgs. n. 383 del 1993 - Limiti previsti dall'art. 7 della legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa bancaria, la legittimazione del P.M. a promuovere l'accertamento dello stato di insolvenza, disciplinata dall'art. 82 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non è assoggettata, in ragione del preminente interesse generale alla tutela del credito e del risparmio, e della conseguente necessità di un rafforzamento dei controlli pubblici, ai limiti che, in generale, l'art. 7 della legge fall. sancisce in ordine alla legittimazione dello stesso a presentare la richiesta di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)