Sez. 2 - , Ordinanza n. 17736 del 21/06/2023 (Rv. 668065 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Legge Regione Lombardia n. 8/2013, art. 5 – Nuova installazione apparecchi di gioco d’azzardo lecito ex art. 110 comma 6 r.d. n. 773/1931 – Divieto entro una determinata distanza da oratori e luoghi di aggregazione – Nozione di nuova installazione – Collegamento alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto, previsto dall'art. 5 della l. Lombardia n. 8 del 2013, di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza massima di cinquecento metri da centri di aggregazione giovanile e oratori si perfeziona non con la stipulazione di un nuovo contratto con un concessionario diverso da quello precedentemente scelto dal gestore degli apparecchi, ma con il collegamento dei nuovi apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Legge Reg. Lombardia 21/10/2013 num. 8 art. 5, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)