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Sez. 3, Sentenza n. 25992 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243912 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Incidente probatorio - Mancata assistenza del consulente - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243912-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE

La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)