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Sez. 1, Sentenza n. 5195 del 08/10/1979 (Rv. 401807 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - TUTELA - GIUDICE TUTELARE - TUTORE - POTERI E FUNZIONI - EDUCAZIONE DEL MINORE - LUOGO E MODALITA DI ALLEVAMENTO DI UN MINORE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RECLAMO AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIFORMA DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO - NUOVA ISTANZA DEL TUTORE DIRETTA A CONSEGUIRE ALTRE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL MINORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401807-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - TUTELA - GIUDICE TUTELARE - TUTORE - POTERI E FUNZIONI - EDUCAZIONE DEL MINORE - LUOGO E MODALITA DI ALLEVAMENTO DI UN MINORE - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - RECLAMO AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIFORMA DEL PREDETTO PROVVEDIMENTO - NUOVA ISTANZA DEL TUTORE DIRETTA A CONSEGUIRE ALTRE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL MINORE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - CONDIZIONI.*

Qualora, su istanza del tutore, a norma dell'art 371 cod civ, il pretore, in funzione di giudice tutelare, provveda sul luogo e sulle modalita di allevamento di un minore, ed il tribunale per i minorenni, in Sede di reclamo, riformi il provvedimento pretorile, adottando nuove misure in proposito, la Competenza del tribunale medesimo, su una nuova istanza del tutore diretta a conseguire altre modalita di affidamento di detto minore, puo affermarsi, ai sensi dell'art 742 cod proc civ, solo se tali diverse modalita integrino una revoca delle precedenti statuizioni rese in Sede di reclamo, alla stregua di un riesame delle relative circostanze, e non anche, pertanto, se l'istanza medesima costituisca atto iniziale di un nuovo procedimento di volontaria giurisdizione, a norma del citato art 371 cod civ, il quale e devoluto, in primo grado, alla Competenza funzionale del pretore, quale giudice tutelare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)