Sez. 1, Sentenza n. 14156 del 18/06/2009 (Rv. 608449 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Espropriazioni disposte sulla base della normativa sulla industrializzazione del Mezzogiorno - Mancata realizzazione dell'opera prevista - Utilizzazione del fondo secondo le modalità imposte da una nuova legge - Conseguenze - Retrocessione del fondo - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto alla retrocessione del fondo espropriato, il quale sorge allorché questo non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità ai quali l'opera era destinata, non sussiste qualora detti scopi siano stati comunque raggiunti attraverso l'utilizzazione del fondo in base alle diverse modalità imposte da una legge nel frattempo intervenuta e, quindi, il provvedimento di espropriazione abbia comunque avuto esecuzione, essendo stata conseguita la pubblica utilità che ne costituisce la ragione. (Nella specie, concernente un'espropriazione disposta ai sensi del d.P.R. n. 218 del 1978, sulla industrializzazione del Mezzogiorno, il fondo era stato espropriato per la realizzazione di vasche di decantazione per lo smaltimento dei rifiuti, le quali però non erano state realizzate, essendo nel frattempo intervenuta una nuova legge che non lo consentiva; la S.C. ha escluso il diritto alla retrocessione, poiché il fondo era stato comunque utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti secondo la nuova normativa in vigore al momento della realizzazione dell'opera, mediante la realizzazione di un invaso per lo stoccaggio).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)