Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
Testo in vigore al
Titolo I. Programmazione e attuazione degli interventi e rapporti con le regioni
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito, nonche':
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attivita' industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia' approvati con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.
2. Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, il CIPE e' integrato di volta in volta dal presidente della regione direttamente interessata.
3. Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle regioni meridionali.
4. Il programma impegna i Ministeri interessati, le aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.
Art. 2 Commissione parlamentare per il Mezzogiorno
1. E' costituita una commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
2. La commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali.
3. A richiesta della commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La commissione puo' convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.
Art. 3 Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento.
3. Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' soppresso.6
Art. 4 Attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle regioni
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, puo' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.
2. Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate.
3. Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.
4. La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.
Art. 5 Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno
1. La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvedera' alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.6
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di cui all'articolo 2.
4. Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna.
5. I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali.
6. Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende designato il dirigente piu' anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza.
7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.
Art. 6 Completamento e trasferimento di opere alle regioni
1. Le opere di cui ali secondo e al terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e agli enti pubblici interessati.
2. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi', in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e della legge 27 gennaio 1962, n. 7, ivi compresi i restauri conservativi di edifici destinati a pubblici servizi, per un ammontare massimo di nuova spesa, rispettivamente, di 40 miliardi e 80 miliardi di lire. La Cassa per il Mezzogiorno e' altresi' autorizzata a completare gli interventi di cui agli articoli 16, 17 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche, entro il limite massimo di 15 miliardi di lire.
3. Al finanziamento delle opere di cui ai precedenti commi e delle iniziative alberghiere, ai sensi dell'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, gia' in esercizio alla data del 6 marzo 1976 e non previste al primo comma, lettera b) dell'articolo 7, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, della somma di lire 1.600 miliardi.
4. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.
5. Tutte le opere gia' realizzate e collaudate ed ancora gestite dalla Cassa sono trasferite alle regioni entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con i criteri e le modalita' indicate dal comitato di cui allo articolo 3. Analogamente verranno trasferite alle regioni le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate.5
6. La Cassa e' autorizzata altresi' a fornire alle regioni un contributo finanziario una tantum di lire 35 miliardi a favore degli enti di bonifica, destinato al risanamento delle passivita' pregresse derivanti dall'esecuzione di opere ed attivita' pubbliche.
7. Le regioni, a loro volta, provvederanno al conseguente eventuale passaggio delle opere stesse ai soggetti destinatari. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata per non oltre un quadriennio dalla data del trasferimento a fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette, sulla base dei criteri indicati dal comitato di cui all'articolo 3.
8. Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette e' anche esso trasferito alle regioni, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate. Esso conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti, ai sensi del terzo e quarto comma dello articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita' di servizio maturata.5
9. Al personale di cui al comma precedente si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.5
Art. 7 Interventi delle regioni e relativi stanziamenti
1. L'intervento delle regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
b) la concessione da parte delle regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;
c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi.
2. Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le regioni, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, nonche' con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
3. Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.
4. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto applicabili agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilita' regionale.
Art. 8 Progetti speciali
1. I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attivita' di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalita' del progetto e' direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.
2. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.
3. I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli enti ad essa collegati.
4. I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalita' per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonche' l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.
5. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresi' i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.
6. La realizzazione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale e' autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.
7. La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, anche in forma unitaria, la progettazione e l'esecuzione delle opere, ove occorra in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedura, mediante confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.
8. Gli articoli 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.
Art. 9 Delega per la ristrutturazione delle attivita' degli enti collegati
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attivita' attribuite dalla legislazione vigente alle societa' finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.a. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.a. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.a. (FIME) nonche' all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) e al Centro di formazione e studi (FORMEZ), in conformita' dei seguenti criteri:
a) revisione delle funzioni svolte dai predetti organismi ai fini di una effettiva promozione dello sviluppo nei territori meridionali;
b) adeguamento dei criteri di attribuzione delle funzioni
medesime in relazione alle esigenze di un efficace coordinamento tra le attivita' dei predetti organismi;c) possibilita' di utilizzare per le attivita' di promozione e di assistenza delle iniziative produttive nel Mezzogiorno mezzi finanziari anche esteri sulla base delle direttive del programma di cui all'articolo 1;
d) previsione di adeguati raccordi con gli interventi di competenza delle regioni;
e) necessita' di un piu' organico coordinamento fra le attivita' svolte dai predetti organismi nel Mezzogiorno e l'attivita' svolta da organismi similari nelle restanti parti del territorio nazionale;
f) attribuzione al CIPE delle decisioni relative ai programmi ed ai conferimenti finanziari agli organismi medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della presente legge.
Titolo II. Incentivazione delle iniziative industriali
Art. 10 Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno
1. Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, puo' essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:
1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento.
2. Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
3. In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.
4. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
5. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.
6. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
7. Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.
8. I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.
Art. 11 Condizioni di ammissibilita' al contributo, disciplina del parere di conformita' e istruttoria delle domande
1. La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire e' deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformita' delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
2. La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro trenta giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.
3. Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15 miliardi, l'ammissione al contributo di cui al precedente articolo 10 e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal CIPE, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
4. A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui al decimo comma del presente articolo, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonche' degli istituti di credito a medio termine abilitati, i quali ultimi dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice e alla congruita' dei mezzi finanziari all'uopo destinati.
5. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rilascia il parere di conformita' nel quale sono indicati sia la misura del contributo riconosciuta alla iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti da realizzarsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno e di altre amministrazioni interessate, sia gli impegni finanziari che la Cassa medesima deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.
6. Il parere con l'esito dell'accertamento di conformita' e' comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla Cassa per gli adempimenti di competenza previsti dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli istituti di credito e agli interessati. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso.
7. Le determinazioni assunte nel parere di conformita' sono vincolanti nei confronti della Cassa, degli enti collegati e di tutte le amministrazioni interessate.
8. Il parere di conformita' ha validita' di 24 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi.
9. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dalla Cassa per il Mezzogiorno.
10. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno saranno definite le procedure per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidita' delle procedure, anche mediante l'indicazione della documentazione necessaria e la fissazione dei termini per il compimento dei singoli atti, sia la effettuazione delle erogazioni
delle somme, dovute sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
11. Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa
all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.
12. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione al contributo stesso o della richiesta di parere di conformita' corredate dalla documentazione necessaria.
Art. 12 Procedura per l'ammissibilita' al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture
1. Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti, nonche' sentita la regione interessata, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione e gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.
2. Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il CIPE esprime la propria valutazione sulla loro conformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima.
3. All'attuazione della delibera di cui ai precedenti commi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalita', in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 11.
4. La Cassa per il Mezzogiorno ogni sei mesi invia al Ministro per il Mezzogiorno una relazione sullo stato di esecuzione delle infrastrutture previste dai pareri di conformita' con la indicazione degli impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.
5. Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.
Art. 13 Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca
1. Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonche' le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.
2. La concessione del contributo di cui al comma precedente e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 11 e 12. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per gli uffici.
3. Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita' produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento, purche' il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.
4. La concessione del contributo di cui al comma precedente e' subordinata:
a) al parere di conformita' rilasciato a norma degli articoli 11 e 12, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;
b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalita' specifica della ricerca.
5. Sulla base delle direttive del CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonche' le modalita' per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
6. Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo e' concesso lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della presente legge limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro.
Art. 14 Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale
1. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonche' nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.
Art. 15 Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali
1. Il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e' delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere piu' sollecita l'erogazione;
b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i centri di ricerca di cui all'articolo 13, con riserva del credito agevolato alle imprese, quale che sia la loro dimensione in termini di capitale investito, che realizzino nuovi stabilimenti con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi o programmi di ampliamento o di ammodernamento di stabilimenti preesistenti, fino alla concorrenza di un investimento complessivo di 15 miliardi. I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo;
c) attribuzione al CIPE e, per quanto di competenza al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, della definizione delle direttive, dei criteri e delle modalita' per la concessione del credito agevolato, nonche' della definizione delle procedure per assicurare sia la massima snellezza e rapidita', sia il coordinamento tra la concessione del contributo in conto interessi e del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge, per le imprese ubicate nei territori meridionali, anche mediante la fissazione della documentazione necessaria e la indicazione di termini per il compimento dei singoli atti;
d) concessione del credito agevolato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sara' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli istituti di credito a medio termine, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
e) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, e' fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento; la misura del finanziamento a tasso agevolato sara' pari al 40 per cento dell'investimento globale; in ogni caso la somma percepita dall'imprenditore a titolo di finanziamento agevolato per investimenti fissi e di contributo previsto dal precedente articolo 10 non dovra' superare la misura del 70 per cento degli investimenti fissi. Detta aliquota massima e' aumentabile solo per le maggiorazioni previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 10;
f) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio in aree, da determinare anche con riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione, al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sara' fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sara' pari al 60 per cento dell'investimento globale;
g) per le iniziative di cui alla precedente lettera b) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree, da determinare anche in riferimento ai programmi di assetto territoriale predisposti dalle regioni interessate, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata ed al rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT, il tasso di interesse sara' fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato e' pari al 60 per cento dell'investimento globale;
h) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera b), ubicate nelle altre province del territorio nazionale ad un tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso di riferimento e ad una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 50 per cento dell'investimento globale;
i) le spese ammissibili al finanziamento dovranno comprendere il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonche' le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi, adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima dei finanziamenti agevolati sara' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a tre anni; per i nuovi impianti ubicati nei territori meridionali la durata massima dei finanziamenti e' elevata a 15 anni comprensivi del periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque anni;
l) le altre agevolazioni creditizie dell'industria che potranno essere elaborate con successive leggi dovranno tener conto delle esigenze di unificazione del sistema nazionale di credito agevolato ed assicurare un congruo differenziale per il Mezzogiorno.
2. Saranno altresi' previste, anche in relazione allo snellimento delle procedure di cui alla lettera c) del presente articolo, apposite norme per eventuali operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni.
3. Sara' inoltre previsto che per i progetti di investimenti realizzati nei territori non meridionali dalle societa' o dalle imprese di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la concessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per i progetti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.
4. Sara' infine previsto che il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, possa, con proprio decreto, in caso di eccezionale variazione in aumento del tasso di riferimento, modificare la misura del tasso di interesse agevolato rispetto a quelle fissate dalle lettere di cui al primo comma, ferma restando la proporzione tra le diverse zone.
5. Resta confermata la facolta' di concedere agli istituti meridionali di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, il contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie.
6. Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo restano in vigore le disposizioni sul credito agevolato a favore delle iniziative industriali contenute nelle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, nella legge 6 ottobre 1971, n. 853, e nel testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 ottobre 1977 per la stipulazione dei relativi contratti.
7. Ai fini della costituzione del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, di cui al precedente primo comma, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.200 miliardi, che sara' iscritta in appositi capitoli del bilancio dello Stato a partire dall'anno 1976, secondo quote annuali determinate con i decreti delegati di cui al presente articolo. La quota dell'anno 1976 resta determinata in lire 20 miliardi.
8. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 20 miliardi - relative all'anno 1976 - con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, quanto al restante importo, anche mediante operazioni di ricorso al mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nelle forme e modalita' stabilite nei decreti delegati medesimi.
9. Al fondo nazionale anzidetto sono attribuite le somme disponibili, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 Coordinamento tra leggi statali e regionali
1. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dalla presente legge.
2. In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.
3. Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.