Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 02/05/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 205470 - 01
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Decreto di condanna - Revoca | Per irreperibilità dell'imputato - Decorrenza di nuovo termine di sei mesi - Ragione.
Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Decreto di condanna - Revoca
Dopo la revoca di un decreto penale per irreperibilità dell'imputato, riprende a decorrere il termine di sei mesi per richiedere un nuovo decreto penale. E ciò proprio perché, in tal caso, il processo regredisce eccezionalmente nella fase delle indagini preliminari (e sempre che venga rispettato il termine massimo stabilito dall'art. 407 cod. proc. pen. per le indagini preliminari, le quali non possono comunque superare i diciotto mesi). (Conf. sez. III, C.C. 22 maggio 1996, n. 2001, P.M. in proc. Martini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)