Sez. 3, Sentenza n. 3071 del 29/10/1971 (Rv. 354395 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - ORDINANZA CONTENENTE IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMUNICAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - NECESSITA DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO ORDINATORIO*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - ORDINANZA CONTENENTE IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - COMUNICAZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - NECESSITA DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO ORDINATORIO*
Allorche l'ordinanza contenente la fissazione di un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio sia comunicata dalla cancelleria alla parte quando il termine stesso sia gia decorso, il termine non puo ritenersi utilmente dato ed in luogo del provvedimento rimasto inefficace per tardiva comunicazione e necessario emanare un nuovo provvedimento (il quale, pertanto, non e di revoca del precedente ne incorre contro il divieto di proroga dei termini inderogabili). (V 481'60; 890'47).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)