Sez. 3 - , Ordinanza n. 29924 del 13/10/2022 (Rv. 666047 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa - Applicazione analogica al detentore qualificato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul
presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'"animus possidendi").
Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1151, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)