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Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 20/06/1984 Cc. (dep. 07/07/1984) Rv. 165208 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - DISTINZIONI - CON MINACCIA ED INGIURIA - CON VIOLENZA - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165208-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - DISTINZIONI - CON MINACCIA ED INGIURIA - CON VIOLENZA - INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*

A seguito delle sentenze n. 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale, per l'insubordinazione con minaccia o ingiuria può farsi riferimento ai reati militari di ingiuria o di minaccia, mentre per l'insubordinazione con violenza, a meno che questa non consista nell'omicidio volontario, possono configurarsi, secondo i casi, i reati militari di percosse, di lesioni personali o di lesione personale grave o gravissima. Tuttavia, qualora soggetto passivo di questi ultimi sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale si possono ipotizzare, a seconda delle ipotesi, i reati comuni previsti dagli artt. 336, 337, 341 cod. pen.: reati che, per la loro natura di reati complessi, assorbono le minacce e le ingiurie, e la violenza rimasta nei limiti delle percosse, anche nelle ipotesi previste come reati militari, ma non le lesioni previste come reati militari o reati comuni.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)