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Sez. 3, Ordinanza n. 2960 del 10/02/2026 (Rv. 677750-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa - Onere di motivazione del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2026-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677750-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nel caso di ricorso alla liquidazione equitativa del danno, il giudice è tenuto ad indicare il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima del pregiudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4), Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)