Sez. 2, Sentenza n. 2100 del 04/02/2004 (Rv. 569884 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Diritto di palco in teatro - Identificazione dell'oggetto - Natura del diritto - Palco sottoposto al regime della comproprietà - Divisibilità mediante la distribuzione dei posti contenuti - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto, i posti, a sedere o in piedi, che esso contiene, ma lo spazio intero - aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli - dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o di proprietà superficiaria separata, secondo il titolo. E poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sè, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico "palco" deve essere compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito dell'eccedenza.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1939 num. 1336, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)