diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 900 del 14/04/1970 Ud. (dep. 17/03/1971) Rv. 117176 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - NECESSITA CHE IL LUOGO SIA ATTUALMENTE ABITATO - ESCLUSIONE - VILLE ABITATE SALTUARIAMENTE IN PERIODO DI VILLEGGIATURA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117176-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - NECESSITA CHE IL LUOGO SIA ATTUALMENTE ABITATO - ESCLUSIONE - VILLE ABITATE SALTUARIAMENTE IN PERIODO DI VILLEGGIATURA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*

La circostanza aggravante prevista dall'art 625 n 1 cod pen non presuppone la presenza di persone nel momento della consumazione del reatò ma e sufficiente che i luoghi in detta norma indicati servano sia pure saltuariamente come abitazione. Pertanto anche le ville site nelle localita di mare o di campagna, abitate non permanentemente ma solo nei periodi di villeggiatura, costituiscono luoghi destinati ad abitazione agli effetti della aggravante citata. (Conf 115796, 115554, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)