Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 05/05/1969 (Rv. 340354 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DI CLAUSOLA DI STILE O DI CONCRETA VOLONTA NEGOZIALE.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DI CLAUSOLA DI STILE O DI CONCRETA VOLONTA NEGOZIALE.*
Lo stabilire se una determinata clausola sia soltanto di stile o sia invece l'espressione di una concreta volonta negoziale e abbia quindi efficacia normativa del rapporto, costituisce un giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf. 2485-68, mass. N. 334926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)