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Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 05/05/1969 (Rv. 340354 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DI CLAUSOLA DI STILE O DI CONCRETA VOLONTA NEGOZIALE.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340354-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DI CLAUSOLA DI STILE O DI CONCRETA VOLONTA NEGOZIALE.*

Lo stabilire se una determinata clausola sia soltanto di stile o sia invece l'espressione di una concreta volonta negoziale e abbia quindi efficacia normativa del rapporto, costituisce un giudizio di merito, insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf. 2485-68, mass. N. 334926).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)