Sez. L, Sentenza n. 5296 del 11/05/1991 (Rv. 472116 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali | Incidenza negativa sulla maturazione degli scatti di anzianità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali
Il periodo trascorso in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 300 del 1970, dai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità (il cui correlativo aumento retributivo va corrisposto alla ripresa del lavoro), atteso che detta aspettativa, alla stregua della "ratio" della norma, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro, malgrado la temporanea mancanza della prestazione lavorativa, e tenuto altresì conto che gli aumenti periodici di anzianità sono attribuiti per effetto del mero decorso del tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)