Sez. L, Sentenza n. 4261 del 22/06/1988 (Rv. 459295 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO FINE SERVIZIO CORRISPOSTA DA QUESTO ISTITUTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALLA PARTE DELL'INDENNITÀ LIQUIDATA IN RELAZIONE ALLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE RICONOSCIUTA COME BENEFICIO COMBATTENTISTICO - AMMISSIBILITÀ - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - INDENNITÀ PREMIO FINE SERVIZIO CORRISPOSTA DA QUESTO ISTITUTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - NECESSITÀ - ESTENSIONE ALLA PARTE DELL'INDENNITÀ LIQUIDATA IN RELAZIONE ALLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE RICONOSCIUTA COME BENEFICIO COMBATTENTISTICO - AMMISSIBILITÀ - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
Con riguardo all'indennità-premio di fine servizio, corrisposta dall'INADEL secondo la previsione della legge 2 giugno 1930 n. 733 e della legge 8 marzo 1968 n. 152, il criterio di computo fissato dall'art. 4 di tale ultima legge, nella misura di un quindicesimo della retribuzione di dodici mesi in ragione dell'ottanta per cento, deve essere applicato anche per quanto attiene alla parte della indennità medesima liquidata in relazione all'anzianità convenzionale spettante per benefici cosiddetti combattentistici, in base alla legge 24 maggio 1970 n. 336, tenuto conto che il richiamo all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (trattamento previdenziale dei dipendenti statali), contenuto nell'art. 4, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (recante modificazioni ed integrazioni della suddetta legge n. 336 del 1970), non comporta la sostituzione di detta misura con quella di un dodicesimo circa l'indennità di fine rapporto degli impiegati dello stato, ma pone quest'ultimo come limite massimo, lasciando operanti le norme dei singoli ordinamenti che contemplino un trattamento meno favorevole. (V 2460/88, mass n 458232; (Conf 8677/87, mass n 456132; (Conf 2564/84, mass n 434576).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)