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Sez. L, Sentenza n. 18528 del 09/09/2011 (Rv. 619100 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione per carcerazione preventiva o per custodia cautelare del lavoratore - Trattamento di integrazione salariale - Cessazione - Fondamento - Principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619100-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato - che, non rientrando tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 cod. civ., comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima - analogamente determina la cessazione del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni cui sia stato ammesso il lavoratore medesimo, trattamento che, per il fatto di sostituirsi alla retribuzione altrimenti dovuta dal datore di lavoro, presuppone la spettanza di questa e l'obbligo di pronta disponibilità del lavoratore sia a riprendere servizio alla chiamata dell'azienda, sia a svolgere lavori socialmente utili o a partecipare a corsi di formazione, che resta inibita dallo stato di carcerazione. Nè può essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1124, Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 28/11/1980 num. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)