Sez. 3, Sentenza n. 11569 del 23/10/1992 (Rv. 479120 - 01)
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Pubblicazioni di un testamento olografo senza la presenza dei testimoni - Violazione dell'art. 47 della legge notarile - Illecito disciplinare ex art. 138 della stessa legge - Facoltà delle parti di rinunciare alla presenza dei testimoni ex art. 48 della legge notarile - Inesistenza.
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere
Incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 138 della legge notarile, per violazione dell'art. 47 della stessa legge, il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento olografo senza la presenza dei testimoni, dovendosi ritenere che tale presenza sia sempre richiesta, senza possibilità di deroga, per la redazione del predetto atto notarile, dato che l'art. 60 della legge medesima, stabilendo che ai testamenti si applicano le disposizioni del capo I del titolo III della stessa legge (tra cui gli artt. 47 e 48), in quanto non incompatibili con le norme del codice civile e con la disposizione, quindi, dell'art. 620 cod. civ., che espressamente esige l'assistenza dei testimoni per la pubblicazione del testamento, mentre per un verso riafferma la portata del precedente articolo 47, a norma del quale gli atti notarili debbono essere redatti in presenza di due testimoni, per altro verso esclude, per la pubblicazione del testamento, l'applicazione dell'art. 48, che prevede la facoltà delle parti di rinunciare alla presenza dei testimoni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 620, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 48, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)