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Disciplina del commercio

Testo in vigore al

Capo I. Registro degli esercenti il commercio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione del registro

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Agli effetti della presente legge, esercita:

  1. 1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

  2. 2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

  3. 3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

3. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

4. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.

5. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

  1. 1) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

  2. 2) materiale elettrico;

  3. 3) colori e vernici, carte da parati;

  4. 4) ferramenta ed utensileria;

  5. 5) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

  6. 6) articoli per riscaldamento;

  7. 7) strumenti scientifici e di misura;

  8. 8) macchine per ufficio;

  9. 9) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

  10. 10) combustibili;

  11. 11) materiali per edilizia;

  12. 12) legnami.

6. Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punte di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

  1. a) avere accesso diretto da area pubblica o private qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

  2. b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico.

Art. 2 Iscrizione nel registro

1. Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attivita' previste dall'articolo 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio, nonche':

  1. 1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

  2. 2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

  3. 3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonche' tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attivita' previste dall'articolo 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

3. L'iscrizione ha validita' per tutto il territorio della Repubblica e puo' essere chiesta per piu' tipi di attivita' commerciali.

4. Essa legittima all'esercizio del tipo di attivita' per la quale e' stata disposta, salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

5. L'iscrizione nel registro per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

6. Il registro specifichera' accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni merceologiche per i quali e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 4.

Art. 4 Domanda di iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle societa', debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le societa' hanno la sede legale.

2. Il richiedente deve:

  1. a) aver raggiunto la maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge allo esercizio di attivita' commerciale;

  2. b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

  3. c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

3. Se il richiedente e' rappresentante legale di societa', deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto a) del comma precedente, nonche' di quelli richiesti dal successivo articolo 7.

4. Il registro e' tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione. Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Art. 5 Requisiti professionali per il commercio

1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

  1. 1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attivita', un esame di idoneita' nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

  2. 2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attivita', in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore.
    In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

  3. 3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso
    professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.
    Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente e' in ogni
    caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sara' determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6 Requisiti professionali per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa

1. Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

  1. 1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 5 un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

  2. 2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attivita' quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

  3. 3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Art. 7 Requisiti morali

1. L'iscrizione nel registro e' negata, salvo quanto disposto dall'articolo 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

  1. 1) che siano stati dichiarati falliti;

  2. 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per piu' di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

  3. 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'articolo 4 che negano la iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato puo' proporre ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

2. Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro ha effetto sospensivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

4. Contro il provvedimento del Presidente della Giunta regionale che rigetta il ricorso, l'interessato puo' proporre azione dinanzi al tribunale della sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta regionale, l'azione giudiziaria puo' essere ugualmente proposta.

Art. 9 Elenco speciale

1. Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

  1. 1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attivita' indicate nell'articolo 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualita' di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile;

  2. 2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attivita' di vendita al pubblico;

  3. 3) che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attivita' indicate nell'articolo 1.

2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Art. 10 Diritti dovuti per l'iscrizione

1. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale e' subordinata al pagamento alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un diritto fisso nella misura non superiore a lire 15.000.

2. La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro e' a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo II. Piani di sviluppo e di adeguamento

Art. 11 Principi generali

1. Al fine di favorire una piu' razionale evoluzione dell'apparato distributivo, i comuni procedono alla formazione di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, sentito il parere di apposita commissione.

2. Il piano, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tende ad assicurare la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore e il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacita' di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall'ambulantato e da altre forme di distribuzione in uso.