Sez. L, Sentenza n. 4659 del 16/04/1992 (Rv. 476837 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere | Clausola risolutiva espressa - Ammissibilità - Effetti - Accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento - Divieto - Della imputabilità dell'inadempimento medesimo - Ammissibilità.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - In genere
A differenza che per il rapporto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di agenzia non preclude alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.) con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l' importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1756
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)