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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 24/03/1983 Ud. (dep. 09/07/1983) Rv. 159859 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 75, QUARTO COMMA, SECONDA IPOTESI, LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159859-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 75, QUARTO COMMA, SECONDA IPOTESI, LEGGE N. 685 DEL 1975 - CONDIZIONI.*

Due sono le condizioni perché possa ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 75, quarto comma, seconda ipotesi - legge n. 685 del 1975 -: l'una oggettiva, dovendo almeno uno dei partecipanti essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti e non avere con esse un rapporto occasionale o saltuario; l'altra soggettiva, implicante la conoscenza del partecipante della dedizione all'uso delle sostanze dell'altro partecipante, cioè di persona che si conosca come partecipante alla stessa associazione e che abbia con gli stupefacenti un rapporto non occasionale o saltuario, anche se ripetitivo.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)