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Imposta sugli spettacoli

Testo in vigore al

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Titolo I. Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 1 Presupposto dell'imposta

1. Sono soggetti all'imposta prevista dal presente decreto gli spettacoli e le altre attivita' indicati nella allegata tariffa, compresi l'esercizio del giuoco nelle case a cio' destinate e l'accettazione di scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

Art. 2 Soggetti d'imposta

1. Sono soggetti d'imposta gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano, anche senza licenza di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le altre attivita' di cui alla tariffa annessa al presente decreto, nonche' coloro che esercitano case da gioco o accettano scommesse in occasione di qualsiasi gara o competizione.

2. Quando l'esercizio di scommesse e di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se delega ad altri l'esercizio delle scommesse e di case da gioco.

Art. 3 Base imponibile

1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Concorrono a costituire la base imponibile:

  1. a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico;

  2. b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita';

  3. c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'.

3. Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci.

4. Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti sono estranei alla societa' o circolo.

5. Per le attivita' di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione.

6. Per le scommesse la base imponibile e' costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.

7. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco.

8. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

Art. 4 Aliquote

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto.

2. Per gli abbonamenti l'imposta e' liquidata su ciascuna distinta d'incasso con l'aliquota corrispondente al quoziente tra l'importo dell'abbonamento ed il numero degli spettacoli od attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione di marche o bollini sui
biglietti ferroviari a riduzione sono assoggettati all'imposta con
l'aliquota prevista in relazione al valore della marca o del bollino.

4. Sui corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi accessori obbligatoriamente imposti agli spettatori od ai partecipanti, esclusi gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico, l'imposta e' liquidata con l'aliquota piu' elevata prevista in relazione al tipo di spettacolo od attivita'.

5. Sono soggetti all'imposta con la minore aliquota prevista per il tipo di spettacolo od attivita' le dotazioni, i sussidi e gli altri proventi, nonche' le quote per, l'appartenenza a societa' e circoli.

Art. 5 Spettacoli di beneficenza

1. L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.

2. L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.

Titolo II. Accertamento e riscossione

Art. 6 Biglietti per spettacoli ed altre attivita'

1. Gli impresari, esercenti o chiunque organizza, anche senza la licenza di pubblica sicurezza, spettacoli od altre attivita' soggette ad imposta, hanno l'obbligo di usare biglietti a tre sezioni ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore e la numerazione progressiva.

2. I biglietti devono essere emessi in serie distinte di diverso colore per le varie categorie di posti e di ingressi. I biglietti a prezzo intero o ridotto ed i biglietti di "differenza" debbono portare l'indicazione dell'ordine di posti al quale si riferiscono.

3. Nel caso di spettacoli ed altre attivita' dati nell'anno con periodicita', anche variabile, debbono essere adottate due distinte dotazioni di biglietti da usare alternativamente per ciascuna giornata di attivita' o anche nella stessa giornata quando e' variata la programmazione o qualsiasi elemento costitutivo del prezzo di ingresso. Non sussiste l'obbligo della doppia dotazione se la vendita dei biglietti e' effettuata nei giorni antecedenti lo spettacolo o l'attivita'.

4. All'ingresso di ogni spettatore o partecipante, delle due sezioni consegnate una viene lasciata allo spettatore o partecipante e l'altra e' immessa in una apposita cassetta.

5. La suddetta cassetta deve essere chiusa e, a richiesta dell'ufficio accertatore, munita di un secondo dispositivo di chiusura, la cui chiave rimane in possesso dell'ufficio stesso. Al termine di ciascuna giornata di attivita', ovvero anche nella stessa giornata qualora si verifichi il cambio della dotazione dei biglietti posti in vendita, la cassetta deve essere vuotata.

6. Lo spettatore o partecipante e' tenuto a conservare il biglietto rilasciatogli per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo ove si svolge lo spettacolo o l'attivita' ed e' tenuto a pagarne nuovamente l'importo qualora ne risulti sprovvisto.

7. I biglietti invenduti relativi a spettacoli od attivita' a carattere non periodico o per i quali non e' stata adottata la doppia dotazione debbono essere consegnati per la distruzione all'ufficio accertatore contestualmente al pagamento dell'imposta.

8. I biglietti relativi alle due dotazioni debbono, invece, essere conservati nei locali in cui si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggetti ad imposta.

9. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei biglietti aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 7 Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attivita'

1. I soggetti che, giusta l'art. 6 del presente decreto, hanno l'obbligo di porre in uso due distinte dotazioni di biglietti sono altresi' obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni, conformi a modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

2. I registri predetti, preventivamente timbrati dall'ufficio accertatore, debbono essere tenuti con l'osservanza delle seguenti modalita':

  1. 1) le registrazioni debbono essere eseguite a ricalco in tre copie senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

  2. 2) le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere) vistate dall'ufficio accertatore;

  3. 3) per lo scarico di fine mese debbono essere indicati il numero e la data della distinta d'incasso sulla quale risulta:

    1. a) per la prima volta nel mese lo scarico della serie;

    2. b) l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

3. Alla fine di ciascun mese di attivita' devono essere indicate sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti e consegnate all'ufficio accertatore due copie dei fogli che riportano le registrazioni di chiusura.

4. I biglietti delle serie in tutto o in parte non utilizzate a fine mese costituiscono il carico iniziale per il mese successivo.

5. I registri di carico e scarico e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati, per tre anni dall'ultima operazione di scarico, nei locali in cui si svolge l'attivita' dei soggetti che li hanno in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qual volta essi ne facciano richiesta.

Art. 8 Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attivita'

1. Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attivita' soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attivita', apposita distinta d'incasso in duplice copia.

2. Per gli spettacoli ed altre attivita' a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

3. All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attivita', l'ora d'inizio, nonche' i dati inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente e' tenuto ad indicare anche il titolo e la casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualita'.

4. Per ogni giornata di spettacolo od attivita', all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con la indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata.

5. Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

6. La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attivita' soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze puo' disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonche' di modelli riepilogativi.

Art. 9 Biglietti per scommesse

1. Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerate progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

2. I biglietti venduti devono portare l'indicazione della societa' o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi.

Art. 10 Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse

1. Gli organizzatori di scommesse sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico della donazione dei biglietti
conforme a modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

2. Il registro predetto, preventivamente vidimato dallo ufficio accertatore, deve essere tenuto con l'osservanza delle seguenti modalita':

  1. 1) le registrazioni devono essere eseguite senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

  2. 2) le registrazioni di carico devono essere eseguite nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

  3. 3) le registrazioni di scarico devono eseguirsi dopo la compilazione della distinta dell'incasso lordo giornaliero e devono essere vistate, all'atto di chiusura di ciascuna giornata di corsa o gara, dall'ufficio accertatore.

3. Entro tre giorni dall'ultimazione della corsa o gara e' fatto obbligo di consegnare all'ufficio accertatore, per la distruzione, i biglietti gia' predisposti rimasti invenduti.

Art. 11 Distinta d'incasso per scommesse

1. Gli organizzatori di scommesse o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte d'incasso in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

2. Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

3. Per ogni giornata di corsa o di gara, all'atto della chiusura, deve essere effettuato il conteggio dei biglietti venduti e compilata la distinta d'incasso per far constare l'introito totale delle scommesse, annotandovi il quantitativo dei biglietti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente art. 9, con l'indicazione dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata.

4. Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dal totalizzatore e dai singoli allibratori, nonche', il prospetto riepilogativo redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

5. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta d'incasso e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'organizzatore.

6. Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'organizzatore dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.