Sez. 3, Sentenza n. 9594 del 21/07/2000 (Rv. 538633 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Rispetto alla domanda di adempimento di una specifica obbligazione fondata sul regolamento contrattuale costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, quella, pur diretta alla medesima attribuzione, prospettata come indennizzo della diminuzione patrimoniale correlativa ad un asserito ingiustificato arricchimento a norma dell'art. 2081 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)