Sez. 3, Sentenza n. 8375 del 12/06/2002 (Rv. 555002 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Presupposti - Giudizio di conformità a legge, di norme regolamentari - Controversia di valore non superiore a due milioni di lire (o alla somma equivalente in euro) - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Nel giudizio dinanzi al giudice ordinario il controllo di legittimità delle norme regolamentari, ai fini della disapplicazione delle stesse, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, deve necessariamente essere operato "secundum legem", anche quando si verta in ipotesi di controversia di valore non superiore a due milioni di lire (o alla somma equivalente in euro) pendente innanzi al giudice di pace. (Fattispecie in tema di disapplicazione, da parte del giudice di pace di regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile nella parte in cui esso prevedeva che ogni utenza dovesse garantire un consumo minimo, con conseguente necessità di versare il relativo importo al Comune anche nella ipotesi di mancato raggiungimento di detta quantità di consumo: nella specie, la S.C. ha escluso il contrasto di detto regolamento, per la parte che qui rileva, con gli artt. 1599 e segg. cod. civ. in tema di somministrazione, che non vietano che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento ad una quantità minima delle cose da somministrare).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)