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Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 16/07/1991 (Rv. 473160 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - In genere | Deduzione dell'appartenenza di un bene ad un terzo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Requisiti della eccezione.
Stato
decisa il 1991-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473160-01

Divisione - Divisione giudiziale - In genere

Nel giudizio di divisione ereditaria, allorquando si deduca che un determinato bene debba essere escluso dalla massa in quanto di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di detto terzo, stante l'esigenza di prevenire l'opposizione rispetto alla emanata sentenza nonché gli effetti dell'evizione a norma degli artt. 755 e 759 cod.civ.. A tal fine la parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono necessariamente essere chiamate a partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e diritto della integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose ed infondate, mentre la prova rigorosa della allegazione può, in determinate circostanze, connesse alla natura del diritto del terzo, essere data anche successivamente in contraddittorio degli stessi terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 758, Cod. Civ. art. 759, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)