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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 35 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:35
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1754

  • Lavoro
  • Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes")
  • Questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge per asserita violazione degli artt. 39 e 76 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
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Vedi: 26/63

Norme impugnate

  • art. 7 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 3 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 8 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 2 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 4 legge 14 luglio 1959, n. 741
  • art. 1 legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione; che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre 1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di costituzionalità;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962; che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di legge a più contratti relativi ad una medesima categoria; che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze