Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 35 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1754
- Lavoro
- Legge 14 luglio 1959, n. 741, recante norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ("erga omnes")
- Questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge per asserita violazione degli artt. 39 e 76 della costituzione
- Questione già decisa nel senso della esclusione di illegittimità costituzionale
- Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma).
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre 1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di costituzionalità;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;
che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legitti mita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze