Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 29/08/1966 (Rv. 324456 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - NOZIONE - SOTTOSUOLO - PIANO TERRENO - NOZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - NOZIONE - SOTTOSUOLO - PIANO TERRENO - NOZIONE.*
Ai fini della presunzione, di cui all'art.1117 cod. civ., per suolo su cui sorge l'edificio deve intendersi la superficie su cui poggia il pavimento del pianoterra. Conseguentemente, per il combinato disposto degli artt.1117 e 840 cod. civ., i vani e gli spazi sottostanti al piano terreno e posti tra i muri maestri dell'edificio condominiale debbono, in Mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta esclusiva ad uno dei condomini, considerarsi di proprieta comune, indipendentemente dalla loro attuale destinazione a servizi di interesse collettivo o dalla possibilita di siffatta utilizzazione. Deve considerarsi piano terreno di un fabbricato anche quello il cui pavimento, pur essendo ad immediato contatto con il terreno sottostante, venga a trovarsi ad un livello alquanto rialzato rispetto al piano stradale. (Cfr.425-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)