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Sez. 1, Sentenza n. 3231 del 17/07/1987 Cc. (dep. 28/10/1987) Rv. 176908 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176908-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ.*

La nuova disciplina introdotta dall'art. 19 legge 10 ottobre 1986, n. 663 (modifiche all'ordinamento penitenziario), secondo cui la domanda di remissione del debito può essere proposta fino a quando non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese, comporta la riammissione in termini per gli interessati nei confronti dei quali non sia scaduto anche quest'ultimo più ampio termine. (fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di inammissibilità dell'istanza adottata ai sensi dell'art. 96 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 anziché del novellato art. 56 dell'ordinamento penitenziario). (V mass n 170489).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., Regio Decr. Legge 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)