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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 672 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:672
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13139

  • - Previdenza e assistenza sociale
  • Lavoratori agricoli autonomi
  • Pensione di riversibilità
  • Diritto degli orfani
  • Condizione
  • Impossibilità per il nucleo familiare di continuare l'attività abitualmente esercitata
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti da altre categorie, in particolare a quella dei lavoratori autonomi dei campi, il mantenimento - per casi di decessi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - delle limitazioni poste dalla precedente normativa al diritto alla pensione di riversibilità è frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela stessa con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie. La diversità dell'ordinamento della categoria dei lavoratori dei campi rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, abilita peraltro, il legislatore a dettare discipline dei trattamenti previdenziali indiretti a loro volta differenziate, onde queste siano meglio adeguate alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, L. 26 ottobre 1957 n.1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata). - cfr. S. n. 33/1975.

Norme impugnate

  • art. 18 legge 26 ottobre 1957, n. 1047

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25 marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata; che la norma suddetta viene censurata in relazione alla disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di esercenti piccole imprese commerciali per i quali non è imposta uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di riversibilità;
punto 2
Considerato che la questione appare manifestamente infondata; che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi) ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie; che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi ordinamenti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle peculiarità degli ordinamenti stessi;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze