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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)