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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 206

1. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podesta' apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.

2. La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podesta' e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.

3. Agli effetti di questa disposizione la risaia e' considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 207

1. Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo e' di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.

2. Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 208

1. Il prefetto, intesi i podesta' dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Art. 209

1. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorita', il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore.

2. Contro il provvedimento del sindaco e' ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale.

3. Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 210

1. Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.

2. E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformita' delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Art. 211

1. La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, e' obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

2. La relativa spesa e' ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.

3. Il contravventore all'obbligo predetto e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Art. 212

1. I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

2. La spesa relativa e' anticipata dal comune ed e' ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base all'aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.

3. Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.

4. Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo.

5. Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa e' a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.

Art. 213

1. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.

2. I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.

3. In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.24

Art. 214

1. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' e in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

2. Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita'.

3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.24

Art. 215

1. Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitorii, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.

Capo III. Delle lavorazioni insalubri

Art. 216

1. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

2. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.

3. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

4. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

5. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

6. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

7. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 217

1. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbri che, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

2. Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Capo IV. Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni

Art. 218

1. I regolamenti locali di igiene e sanita' stabiliscono le norme per la salubrita' dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno.

2. I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

  1. a) non vi sia difetto di aria e di luce;

  2. b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo:

  3. c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;

  4. d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.

3. I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento.

Art. 219

1. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e quello dell'economia corporativa, determina le modalita' secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrita' de gli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia.

2. In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilita' delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali di rifiuto.

Art. 220

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 38074

Art. 221

1. Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podesta', il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a cio' delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformita' del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrita'.5766

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380.74

Art. 222

1. Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Art. 223

1. Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprieta', e' obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilita', sancite nei regolamenti locali di igiene e sanita' o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.

2. In caso che il proprietario non provveda, il podesta', fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del Genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podesta'. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari.

3. Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podesta' provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 224

1. I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localita'.

2. Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita' stabilite nell'articolo precedente.

Art. 225

1. Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro e' tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorita' sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

2. Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perche' vi e' pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai.

3. L'assuntore e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.

4. Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

5. Contro i provvedimenti del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro per l'interno.

Art. 226

1. Non puo' essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanita'.

2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a duemila.