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Sez. 2, Sentenza n. 27330 del 31/03/2026 Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-03

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA | Giudizio di impugnazione - Contestazione della sussistenza del danno-evento - Obbligo di esame - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290555-03

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA

In tema di condanna generica al risarcimento dei danni, il giudice dell'impugnazione, nel caso in cui l'imputato abbia formulato censure ammissibili circa la sussistenza del danno-evento, ossia della lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento, lamentato dal danneggiato costituitosi parte civile, è tenuto a esaminarle, non potendo limitarsi a confermare la condanna generica, posto che la statuizione contenuta nella sentenza penale ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento e del nesso di causalità materiale con il fatto-reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile postula l'accertamento, vincolante per il giudice civile, del danno-evento e del nesso di causalità materiale, essendo riservato a quest'ultimo solo l'accertamento del danno-conseguenza e la liquidazione del relativo ammontare, mediante l'ulteriore verifica del nesso di causalità giuridica tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli). (Cfr.: Cass. civ., n. 25418 del 2025, Rv. 676341-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)