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Sez. 1, Sentenza n. 11590 del 04/05/1985 Ud. (dep. 29/11/1985) Rv. 171247 - 01

ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171247-01

ARMI - IN GENERE - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini della concessione o del diniego della speciale attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 sul controllo delle armi, l'apprezzamento dei parametri della qualità e quantità delle armi deve essere fatto in maniera congiunta, sicché, anche per una sola arma, la Mancanza del requisito qualitativo esclude la lieve entità del fatto, valutabile nella globalità. Inoltre, è da rilevare che la potenzialità offensiva di un'arma comune da sparo, atta a suscitare quell'allarme sociale, la cui prevenzione costituisce appunto una delle precipue finalità della normativa sul controllo delle armi, non è desumibile soltanto dalle caratteristiche tecniche del prototipo, dovendosi far riferimento alla effettiva struttura dell'arma stessa, quale risulta in concreto dalle successive sue modificazioni eventualmente apportate. Soltanto nel concorso delle predette circostanze, necessarie ma non sufficienti per la concessione della attenuante, la lieve entità deve poi essere valutata nel contesto complessivo degli elementi oggettivi (modalità e finalità di impiego) e soggettivi (personalità del reo), indicati dall'art. 133 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)