Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 27/05/1977 (Rv. 385904 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DEL CREDITORE - CONTENUTO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DEL CREDITORE - CONTENUTO - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
In tema di responsabilita contrattuale, l'art 1227 secondo comma cod civ, nell'escludere il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, fa carico al creditore medesimo di non concorrere, con comportamento contrario a buona fede, ad aggravare i danni derivanti dall'inadempimento, ma non anche di sostituirsi al debitore nell'adempimento della obbligazione. (V 304/75, mass n 373532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)