Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13637 del 02/07/2020 (Rv. 658725 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Provvedimento di revisione della patente di guida - Sanzione accessoria della perdita dei punti - Comunicazione preventiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato, ad opera dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ed ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 128 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)