Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 06/02/1987 (Rv. 450741 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - RICHIESTA DELL'ATTORE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLO STESSO PROCESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - RICHIESTA DELL'ATTORE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NELLO STESSO PROCESSO - INAMMISSIBILITÀ.*
Quando dalla formulazione della domanda risulta che l'attore abbia inteso ottenere la liquidazione del danno nello stesso processo, senza che con successivi Atti processuali egli abbia voluto limitare la domanda, con il consenso del convenuto, all'an debeatur, il giudice del merito non può pronunciare la sola condanna generica al risarcimento, rimettendo la liquidazione dei danni ad un separato giudizio, ma deve procedere alla liquidazione in base agli elementi raccolti nel processo oppure rigettare la domanda per difetto di prova. (V 3930/79, mass n 400393; (V 259/78, mass n 389552).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)