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Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 07/05/1969 (Rv. 340433 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - FORMALITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE ED ALLA ESCUSSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA RELATIVA - RILEVABILITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1969-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340433-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - FORMALITA RELATIVE ALLA DEDUZIONE ED ALLA ESCUSSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA RELATIVA - RILEVABILITA - TERMINI.*

La inosservanza delle formalita relative alla deduzione ed alla escussione della prova testimoniale configura una nullita relativa, che puo essere rilevata solo a richiesta di parte nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. (V 1352, 67, mass 327946 2921, 66, mass 325515).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)