Sez. 4, Sentenza n. 924 del 22/06/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200941 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti | Causa di esclusione - Prevedibilità "ex ante" delle conseguenze della condotta (privazione della libertà in via cautelare) - Riferibilità a soggetto con particolari conoscenze per condizioni o professione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti
In tema di esclusione del diritto ad un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, secondo la norma dettata dall'art. 314, comma primo ultima parte cod. proc. pen., (dolo o colpa grave dell'istante nell'aver dato causa al provvedimento restrittivo), il giudizio sulla prevedibilità - con criterio "ex ante" da parte dell'istante la riparazione - delle conseguenze della propria condotta, costituite dalla privazione della libertà in via cautelare, va riferito alle qualità del soggetto che abbia particolari conoscenze per sue proprie condizioni o professione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il problema è di accertare se la guardia di scorta "essendo venuta meno ai suoi doveri professionali, sia versata in colpa e, ulteriormente, se, tenendo condotta di colpa (imperita, etc.) fosse in grado di prevedere (abbia o no preveduto) quel che sarebbe potuto scaturire: se, portata a conoscenza del "giudice" quella sua condotta, questi non avesse potuto ritenere integrato un quadro indiziario grave idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento di cautela personale (che, nella specie, per quanto risulti, non fu neppure oggetto della impugnazione)". (Conf. Sez. IV, C.C. n. 1852, 22 novembre 1994, Coggiatti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)