Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010
Testo in vigore al
Art. 7
1. Fatto salvo l’articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, a condizione che:
a) i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e
b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Art. 8
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Negli allegati VI e VI bis figurano le attrezzature e le tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas in Iran:
a) prospezione di greggio e gas naturale;
b) produzione di greggio e gas naturale;
c) raffinazione;
d) liquefazione di gas naturale.
3. Negli allegati VI e VI bis figurano altresì le attrezzature e le tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica in Iran.
4. Negli allegati VI e VI bis non figurano i prodotti inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o II bis.
Art. 9
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate negli allegati VI e VI bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui agli allegati VI e VI bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.
c)
Art. 10
1. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:
a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del … 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi;
b) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI, concluso prima del 30 settembre 2025, da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto o da un contratto o un accordo concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi;
c) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, delle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l’industria petrolchimica elencate nell’allegato VI bis concluso prima del 30 settembre 2025 e riguardante un investimento in Iran nella prospezione di greggio e gas naturale, nella produzione di greggio e gas naturale e nella raffinazione e liquefazione di gas naturale effettuato prima del 30 settembre 2025 o riguardante un investimento in Iran nell’industria petrolchimica effettuato prima del 30 settembre 2025, né ostano all’esecuzione di un obbligo che ne derivi; o
d) alla fornitura di assistenza tecnica destinata esclusivamente all’installazione di attrezzature o tecnologie consegnate in conformità delle lettere a), b) e c),
purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare tali transazioni o prestare assistenza per tali transazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione, che l’esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dall’autorità competente interessata e che lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.
Art. 10 bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature o tecnologie elencate nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato VI ter figurano le attrezzature e le tecnologie navali fondamentali per la costruzione, la manutenzione o l’adattamento di navi, comprese le attrezzature e le tecnologie utilizzate per la costruzione di petroliere.
Art. 10 ter
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI ter o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
Art. 10 quater
1. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non pregiudicano la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave che non sia di proprietà o sotto il controllo di una persona, di un’entità o di un organismo iraniana/o e che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore.
2. I divieti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Art. 10 quinquies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i software elencati nell’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato VII bis figurano i software per integrare i processi industriali di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.
3.
4.
5.
Art. 10 sexies
È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai software elencati nell’allegato VII bis, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII bis, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai software di cui all’allegato VII bis a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
Art. 10 septies
I divieti di cui agli articoli 10 quinquies e 10 sexies non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Art. 11
1. È vietato:
a) importare nell’Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
i) sono originari dell’Iran; o
ii) sono stati esportati dall’Iran;
b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell’Iran;
c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e
d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell’Iran o importati dall’Iran.
2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV.
Art. 12
1. I divieti di cui all’articolo 11 non si applicano:
a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;
c) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data; o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);
d) l’acquisto di olio combustibile prodotto e fornito da un paese terzo diverso dall’Iran destinato alla propulsione di motori navali;
e) l’acquisto di olio combustibile per la propulsione del motore di una nave che è stata costretta ad entrare in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore,
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto di cui alle lettere a), b) e c) abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.
2. Il divieto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Art. 13
1. È vietato:
a) importare nell’Unione prodotti petrolchimici che:
i) sono originari dell’Iran; o
ii) sono stati esportati dall’Iran;
b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell’Iran;
c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell’Iran o esportati dall’Iran in qualsiasi altro paese; e
d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l’assicurazione e la riassicurazione connessi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell’Iran o importati dall’Iran.
2. Ai fini del presente articolo, per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell’allegato V.
Art. 14
1. I divieti di cui all’articolo 13 non si applicano:
a) all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti commerciali conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
b) all’esecuzione di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l’esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri;
c) ai prodotti petrolchimici esportati dall’Iran prima del 30 settembre 2025 oppure, se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 30 settembre 2025 o prima di tale data, o se l’esportazione è stata effettuata a norma della lettera b),
purché la persona, l’entità o l’organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. Il divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura diretta o indiretta, fino al 1o gennaio 2026, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.
Art. 14 bis
1. È vietato:
a) acquistare, trasportare o importare nell’Unione gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;
b) scambiare gas naturale originario dell’Iran o esportato dall’Iran;
c) fornire, direttamente o indirettamente, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni, riassicurazioni e servizi di intermediazione connessi all’assicurazione e alla riassicurazione in relazione alle attività di cui alle lettere a) o b).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
a) al gas naturale esportato da uno Stato diverso dall’Iran qualora il gas esportato sia stato combinato con gas originario dell’Iran all’interno dell’infrastruttura di uno Stato diverso dall’Iran;
b) all’acquisto di gas naturale all’interno dell’Iran da parte di cittadini di Stati membri per scopi civili, inclusi il riscaldamento e l’energia per uso domestico, ovvero per il fabbisogno di missioni diplomatiche; o
c) all’esecuzione di contratti per la fornitura di gas naturale originario di uno Stato diverso dall’Iran verso l’Unione.
3. Ai fini del presente articolo, per “gas naturale” si intendono i prodotti elencati nell’allegato IV bis.
4. Ai fini del paragrafo 1, per “scambiare” si intende scambiare flussi di gas naturale di origine differente.
Art. 15
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati;
b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Iran, dal governo dell’Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e
c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati.
2. Nell’allegato VII figurano l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.
Art. 15 bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati nell’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. Nell’allegato VII ter figurano la grafite e i metalli grezzi o semilavorati, quali l’alluminio e l’acciaio, di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o per il programma nucleare, militare o riguardante i missili balistici iraniano.
4.
5.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni elencati negli allegati I, II e II bis.
Art. 15 ter
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni elencati nell’allegato VII ter, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VII ter, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all’allegato VII ter a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai beni elencati negli allegati I, II e II bis.
Art. 15 quater
I divieti di cui all’articolo 15 bis non si applicano all’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Art. 16
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o a suo beneficio.
Capo III. Restrizioni al finanziamento di determinate imprese
Art. 17
1. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:
a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;
b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale; o
c) all’industria petrolchimica.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), si applicano le definizioni seguenti:
a) la «prospezione di greggio e gas naturale» comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;
b) la «produzione di greggio e gas naturale» comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;
c) per «raffinazione» si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili;
d) per «industria petrolchimica» si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell’allegato V.
4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 4, per «cooperazione» si intende:
a) la condivisione delle spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell’Iran; e
b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.