Sez. 6, Sentenza n. 11361 del 07/02/2003 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 224795 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa - Perdita di efficacia delle misure cautelari personali - Misura patrimoniale ex art. 282 bis cod. proc. pen. - Accessorietà rispetto alla misura cuatelare dell'allontanamento dalla casa familiare - Perdita di efficacia anche della misura patrimoniale.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
La misura patrimoniale dell'ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, le quali per effetto della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, rimangano prive di mezzi adeguati, eventualmente disposta dal giudice ex art. 282 bis cod.proc.pen., ha carattere provvisorio ed è accessoria rispetto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare. In caso di sentenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa perdono efficacia sia la misura cautelare personale, sia quella patrimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 282 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)