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Sez. 1, Sentenza n. 1675 del 03/06/1968 (Rv. 333486 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI- COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333486-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI- COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA DOMANDA PRINCIPALE - ESTREMI.*

I soli casi in cui il giudice della causa principale non deve ritenersi competente a conoscere della domanda riconvenzionale sono quelli in cui la riconvenzionale appartiene per materia o valore alla Competenza di un giudice superiore. La connessione resta, invece, operante in tutte le altre ipotesi, sia che la riconvenzionale appartenga alla Competenza per materia o valore di un giudice inferiore, sia che appartenga alla Competenza territoriale di altro giudice, anche se si tratti di Competenza territoriale che non puo essere derogata per accordo delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)