Sez. 3 - , Sentenza n. 14214 del 13/11/2019 Ud. (dep. 11/05/2020) Rv. 279294 - 03
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Precetti contenuti nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 - Riconducibilità alla nozione di "categoria omogenea" - Conseguenze - Violazioni di più precetti - Concorso di reati - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia antinfortunistica, i precetti contenuti nell'allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008, e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di "categoria omogenea", in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più sottopunti ricompresi in ogni singola classe di riferimento non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 67, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)