Sez. U, Ordinanza n. 6423 del 23/03/2006 (Rv. 587614 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA | Commissario usi civici Lazio, Toscana e Umbria - Controversia in tema di riconoscimento della natura demaniale collettiva di un'area - Regolamento preventivo di giurisdizione - Deduzione del cumulo della funzione di " promotore " e di giudice presso lo stesso magistrato - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA
È inammissibile il regolamento di giurisdizione con cui la Regione Lazio, nel contestare l'iniziativa del Commissario per gli usi civici di Lazio, Toscana e Umbria di instaurazione di un giudizio presso di sé per accertare la natura demaniale collettiva di un'area, con successiva assunzione da parte del magistrato " promotore " anche della funzione di giudicante, deduca la violazione del principio di terzietà del giudice, non attenendo la censura al superamento dei confini della competenza giurisdizionale dell'organo, bensì al mero rispetto dei limiti di carattere interno relativi all'osservanza di norme di procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/06/1927 num. 1766 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)