Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 03/10/2000 (Rv. 540702 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE | Servitù di pubblico passaggio su area privata - Occupazione del soprassuolo - Assoggettamento a tributo locale - Sussistenza - Obblighi dell'occupante nei confronti del proprietario dell'area - Esclusione.
SERVITÙ - PUBBLICHE - IN GENERE
In tema di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio (equiparate a quelle pubbliche quanto al regime delle occupazioni del suolo stradale e degli spazi ad esso soprastanti o sottostanti), l'occupazione del soprassuolo non interferisce con l'esercizio del diritto di proprietà del suolo (che con la soggezione all'uso della collettività è risultato compresso fino al limite estremo della destinazione esclusiva del suolo stesso alla viabilità pubblica), bensì con il diritto di uso pubblico; ne consegue che in caso di occupazione del soprassuolo di area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, l'occupante è tenuto a pagare il tributo per l'occupazione di suolo pubblico (a norma dell'art. 192 R.D. N. 1175 dal 1931, applicabile, nella specie, "ratione temporis"), ma nulla deve per tale occupazione al proprietario dell'area.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)